Fotovoltaico: lo scambio sul posto

Scambio sul posto: argomenti trattati

Domande e risposte sullo scambio sul posto

Che cos'è lo scambio sul posto?


fotovoltaico: scambio sul postoCon lo scambio sul posto, l'impianto fotovoltaico lavora in regime di interscambio con la rete elettrica locale.

Rispetto alla precedente delibera, in cui effettivamente si poteva usare la propria energia immessa in momenti diversi della giornata, adesso è possibile immettere solo quello che non si consuma istantaneamente e quello che si immette va al GSE. L’energia di cui si ha bisogno viene invece acquistata dal Gestore pagando una normale bolletta.

Non si scambia più l’energia ma si immette e, per quanto immesso, si riceve un contributo in conto scambio. Contemporaneamente si acquista l’energia dal Gestore.

Il rimborso del GSE è pari al valore minimo tra il valore attribuito all’energia immessa e quello pagato al gestore per l’acquisto dell’energia.
Al termine di ciascun anno si effettua il conguaglio facendo la differenza tra le immissioni e i prelievi di energia dalla rete:

- Se il saldo è negativo verrà addebitato in bolletta;

- Se il saldo è positivo il credito di energia resterà valido per sempre.


Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa se l’impianto fotovoltaico è dimensionato in modo tale da produrre un quantitativo di energia elettrica minore o uguale all’energia elettrica consumata. 

Grazie alla nuova Delibera ARG/elt 74/08 lo scambio sul posto è possibile per impianti fotovoltaici fino ad un massimo di 200 kWp.

A chi e quando conviene?


risparmio energeticoLo scambio sul posto conviene sia ai privati che alle piccole-medie aziende.

Scambio sul posto: quando conviene?

L'adozione dello scambio sul posto, o net-metering, conviene quando l'energia elettrica che può produrre l'impianto fotovoltaico (in funzione degli spazi e dell'orientamento dell'edificio) è inferiore o uguale a quella consumata dall'utenza.
Mentre con la precedente versione dello scambio sul posto si utilizzava la corrente elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico per alimentare le utenze elettriche di casa o dell’azienda, riducendo sensibilmente o addirittura azzerando la bolletta energetica, con l’attuale meccanismo é possibile utilizzare l’energia istantaneamente prodotta dal fotovoltaico chiedendo alla rete solo quella necessaria per soddisfare i fabbisogni negli orari diversi da quelli della produzione. La bolletta si ridurrà, ma non è detto che si  azzeri come succedeva prima (quantomeno non in tempo reale ma solo successivamente ai pagamenti già effettuati: il rimborso del GSE è infatti successivo al pagamento delle bollette).

Scambio sul posto: è compatibile con la vendita dell'energia?

No, non è ammessa la vendita dell’energia in esubero ma solo il credito in bolletta valido per sempre.

Quanto costa lo scambio sul posto?


L’adesione al meccanismo dello scambio sul posto costa annualmente 30 euro che verranno versati al GSE per la gestione della pratica.

Cosa implica dal punto di vista fiscale?


Secondo quanto riportato nella nuova circolare dell’agenzia delle entrate relativa al trattamento fiscale del contributo in conto scambio di cui alla Delibera AEEG N.74/2008:

1. Per impianti fotovoltaici fino ai 20 kWp (situati sul tetto dell’abitazione/area di pertinenza dell’abitazione del produttore) il contributo non assume rilevanza fiscale.

2. Per impianti fotovoltaici superiori ai 20 kWp (situati sul tetto dell’abitazione/area di pertinenza dell’abitazione del produttore) il contributo è rilevante sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette.

E’ però importante segnalare che, a prescindere dalla taglia di impianto (quindi anche inferiore ai 20 kWp), se l’impianto per sua collocazione non è posto al servizio dell’abitazione (quindi situato in un’area separata/non di pertinenza dell’abitazione stessa) il contributo in conto di scambio risulta essere rilevante sia ai fini dell’IVA sia che delle imposte dirette.

Ci sono però dei casi specifici per i quali il contributo in conto scambio risulta essere sempre rilevante ai fini dell’IVA e delle imposte dirette:
a) In caso di produttore imprenditore  - soggetto passivo di IRES
b) in caso di produttore – lavoratore autonomo. In questo caso il professionista è tenuto a tenere una contabilità separata per la produzione – cessione di energia e per la propria attività.

Quanto si risparmia in bolletta?


Per calcolare il risparmio si moltiplica la produzione dell’impianto fotovoltaico per il costo dell’energia elettrica. Il costo dell’energia elettrica per gli impianti di piccole-medie dimensioni (utenze residenziali e piccole aziende) si aggira intorno a 0,18 – 0,20 €/kWh e si prevede un ulteriore aumento nei prossimi anni in relazione all’esaurimento progressivo delle fonti fossili (petrolio, gas e carbone).

Es: un impianto fotovoltaico da 2 kWp installato nel centro Italia (irraggiamento medio: 1300 kWh/anno) ha una produzione stimata di 2.700 kWh/anno. Moltiplicando 2.700 kWh/anno per il costo dell’energia elettrica di 0,20 € avremo un risparmio sulla bolletta annua pari a 540 euro.

Scambio sul posto: cosa cambia dal 1° gennaio 2009?


Il nuovo scambio sul posto si applicherà a partire dal 1° gennaio 2009 e andrà a sostituire il preesistente meccanismo regolato dalla delibera dell’Autorità per l’Energia e il Gas n. 28/06 in vigore dal febbraio 2006. Questa modifica è stata introdotta anche in vista dell'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti fotovoltaici fino a 200 kWp.

Ruolo del GSE

Principale novità riguarda il ruolo del GSE (Gestore Servizi Elettrici) che, in base alla nuova delibera dell’Autorità per l’Energia e il Gas (n. 74/2008), dal 1° gennaio 2009 diventa l’unico soggetto intermediario a livello nazionale per la regolazione dell’energia elettrica ammessa allo scambio sul posto.

Per gli utenti e i gestori di un impianto fotovoltaico, il nuovo sistema prevede la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Secondo la delibera AEEG 74/08 l'attuale regime, regolato dai gestori di rete, avrà termine il 31 dicembre 2008, ma sarà possibile passare a quello nuovo entro il 30/6/2009.

Il criterio di calcolo della compensazione e il credito


Il criterio per il calcolo della compensazione tiene conto:

1) sia della valorizzazione dell’energia immessa nei limiti del valore dell’energia elettrica complessivamente prelevata (al netto delle tasse e degli oneri per l’accesso alla rete);

2) sia degli oneri per l’accesso alla rete, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata.

Infatti nel caso delle fonti rinnovabili, vengono restituite le componenti variabili, espresse in €/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, agli oneri generali (componenti Ae UC) e al dispacciamento.

Nel caso in cui la valorizzazione dell’energia immessa sia superiore a quella dell’energia prelevata, tale maggiore valorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili viene riportata a credito negli anni solari successivi (decade quindi il precedente limite di tre anni).

Nel caso del fotovoltaico, ad esempio, con il nuovo regime di scambio sul posto in caso di saldo positivo per l’utente si accumula un credito in euro valido per sempre. Nel precedente regime il credito era in kWh e poteva essere utilizzato solo nell’arco di 3 anni.

Il contributo in conto scambio “di acconto” viene erogato dal GSE trimestralmente (calcolato sulla base dei dati di misura dell’energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete e sulla base dell’onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento), e una volta l’anno a conguaglio.

La fase di transizione dal VECCHIO al NUOVO scambio sul posto


Va precisato che il saldo maturato al 31 dicembre 2008 non viene perso.

I gestori di rete hanno l’obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 31 marzo 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari.

Il valore così ottenuto viene considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili verrà utilizzato per calcolare il credito per gli anni solari successivi.

Cosa cambia ai fini dell'incentivo fotovoltaico


Nuovo Conto Energia - Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 19 febbraio 2007 non cambia nulla: l’incentivo continua ad essere erogato sul totale dell’energia elettrica prodotta.

Vecchio Conto Energia - Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 l’incentivo continua ad essere erogato sull’energia elettrica prodotta e consumata nell’ambito dello scambio sul posto. Quindi, solo per tale finalità, si continua a calcolare il saldo. L’unica differenza rispetto al passato è che il saldo positivo (derivante da una produzione maggiore dei propri consumi) non si annulla più dopo 3 anni.

IMPORTANTE - Registrazione sul NUOVO portale del GSE


Tutti i soggetti attualmente in regime di scambio sul posto che intendano proseguire con lo stesso regime anche nel 2009, dovranno stipulare, entro il 30 giugno 2009, un'apposita convenzione con il GSE utilizzando il portale applicativo messo a disposizione dal 20 novembre 2008.

Il GSE ha predisposto una ricca sessione informativa con dei mini video guida per rendere più agevole l’iscrizione al nuovo portale.

Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica
Delibera ARG/elt 184/08 del 17 dicembre 2008

L’Autorità ha deliberato che:

i Gestori contraenti di cui alla deliberazione n. 28/06 entro il 31 marzo 2009 effettuano i conguagli derivanti dall’applicazione della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2008, a tal fine il termine di cui al comma 6.9 della medesima deliberazione è prorogato al 10 marzo 2009 e si applica anche per i clienti in maggior tutela. Tali conguagli devono essere effettuati entro e non oltre il 31 marzo 2009, salvo rettifiche correlate alle partite di conguaglio di cui al TILP, dando separata evidenza contabile nei documenti di fatturazione;

il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell’impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08. Per le istanze di scambio sul posto presentate entro il 31 dicembre 2008, detta erogazione è effettuata entro il 30 aprile 2009;

nell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, all’articolo 4, comma 4.2, lettera c) si specifica che prevede che il valore dell’energia elettrica immessa possa compensare il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata ad eccezione dell’Iva nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente dotato di partita Iva.

S.T.E. Pignotti vende e installa i propri prodotti in tutte le provincie della regione Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro.
L'azienda ha sede a Civitanova Marche (MC) ed è specializzata nel settore della climatizzazione, pompe di calore ed energie rinnovabili.